Con Determinazione Presidenziale n° 53 del 18 novembre 2015   

IL PRESIDENTE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

“7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;

Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

· alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

· alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

· ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con il quale in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della L.n. 190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che:

ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione è tenuta a nominare un responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso decreto, ed in particolare:

predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità;svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto stesso;

l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che ogni amministrazione adotti un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente;

Atteso che - l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, svolge “di norma” le funzioni di responsabile per la trasparenza;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

HA   DETERMINATO

1. Di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 43 comma 1 del D.lgs 33/2013, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza di questo Ente il Segretario Dott. Michelangelo Lo Monaco nato a Messina il 22 aprile 1966 e residente in - 95029 - Viagrande (CT) Via Garibaldi n. 36

2. Di comunicare la nomina alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);

3. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo per giorni 15 e sul sito internet di questo Ente;

4. Di inviare copia del presente decreto:

- all’interessato;

- al Servizio Finanziario - ufficio personale per la conservazione nel fascicolo personale.

F.to  IL PRESIDENTE   Dott. Andrea Raneri